Il nuovo Regolamento per i lavori in economia del Comune di Marnate include norme che appaiono in contrasto con la normativa vigente e avranno probabilmente l’effetto di favorire le imporese amiche dell’Amministrazione Comunale a scapito delle altre (che siano state fatte apposta?). Per questo è stato mosso un esposto all’Organo Regionale che controlla l’attività degli Enti Locali:

 

 

MILANO, DATA DEL PROTOCOLLO.

 

 

 

AL PRESIDENTE DELL’ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

 

Codice Ente: -----

Ogg.: ESPOSTO AVVERSO IL REGOLAMENTO PER L’EFFETTUAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

DEL COMUNE DI MARNATE (VA) .

 

In data 22 settembre 2000 il Consiglio Comunale di Marnate ha approvato (verbale di deliberazione n. 53 pubblicato all’Albo Pretorio dal 25 09 / 2000 al 10 / 10 / 2000), con 12 voti favorevoli, 4 astenuti e 1 contrario, alcune modifiche al Regolamento per l’effettuazione dei lavori in economia. A detta dell’esponente appaiono ora ravvisabili in detto Regolamento alcune violazioni di Leggi vigenti, che saranno richiamate ed esposte in narrativa.

Si vogliono anzitutto richiamare alcuni passaggi del Regolamento per i lavori in economia ritenuti significati per fornire un quadro generale dell’ottica con la quale è stato redatto il documento; in grassetto saranno evidenziate le modifiche apportate dal Consiglio Comunale:

 

ARTICOLO 1

1- Il presente regolamento disciplina l’effettuazione da parte del Comune dei lavori in economia in

applicazione delle norme contenute nella Legge n. 109/94 nonchè nel suo Regolamento di attuazione di cui

al D.P.R. n. 554 del 21 / 12 / ‘99.

2- Le norme contenute nel presente regolamento si applicano ai lavori in economia effettuati dal Comune di importo non superiore a 20.000 EURO per i lavori in amministrazione diretta e non superiori a 200.000 EURO per lavori a cottimo fiduciario.

3- Gli importi riportati nel presente regolamento devono intendersi I.V.A. esclusa.

ARTICOLO 5 - ESECUZIONE PER COTTIMI FIDUCIARI

1- Sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario le spese per i lavori per l’esecuzione dei quali si rende necessario l’opportuno affidamento a persone o ad imprese di fiducia che assumono il lavoro con l’obbligo di provvedere con i propri mezzi all’esecuzione totale o parziale nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2- Con il sistema del cottimo fiduciario il responsabile del servizio stabilisce un rapporto con persone o imprese di fiducia che siano in grado di portare a termine un lavoro nelle forme, nei modi e nei tempi ritenuti più convenienti per l’Amministrazione Comunale.

3- I lavori per cottimo fiduciario non possono comportare una spesa superiore a 200.000 EURO.

ARTICOLO 8 - MODALITA’ PER L’ESECUZIONE DI SPESE PER COTTIMI FIDUCIARI

1- Per effettuare delle spese in economia con il sistema del cottimo fiduciario, il responsabile del servizio provvede a stabilire sotto la sua responsabilità di richiedere preventivi di spesa a ditte fiduciarie specializzate nel settore.

2- Nel caso in cui la spesa non superi l’importo di 20.000 EURO il responsabile del servizio può procedere a un affidamento diretto con una sola impresa valutando la congruità dei prezzi offerti richiedendo, se del caso, preventivi di spesa anche ad altre imprese.

6- L’affidamento deve essere effettuato mediante esperimento di gara d’appalto con il sistema della trattativa privata ai sensi dell’art. 29 della L.R. 12 / 09 / 83 n. 70 invitando non meno di 5 imprese per importo superiore a 20.000 EURO e fino a 200.000 EURO.

Si vogliono ora rilasciare alcune considerazioni al fine di sottoporle all’attenzione di questo Organo Regionale di Controllo:

In primo luogo, è bene evidenziare che l’esecuzione di lavori in "economia" (sia nella forma del "cottimo fiduciario" che dell’ "amministrazione diretta") viene generalmente ritenuto un sistema diverso e alternativo rispetto al vero e proprio appalto e che si giustifica in relazione a interventi di scarsa rilevanza tecnica ed economica e che come tali ben possono essere eseguiti senza dover ricorrere all’organizzazione di impresa che è posseduta e comunque necessaria per chi intende assumere appalti e, in modo particolare, appalti di opere pubbliche ( si veda art. 142 ss D.P.R. n. 554 / 99). Poichè in un Comune come quello di Marnate la somma di 200.000 EURO , cioè 400milioni, non deve ritenersi "di scarsa rilevanza tecnica" nè tantomeno "economica", parebbe che questo Regolamento introduca l’uso indiscriminato della trattativa privata per una serie di lavori per i quali essa potrebbe essere non indispensabile. Ciò potrebbe essere stato causato da un’interpretazione eccessivamente elastica della Legge 109 del 1994 e il D.P.R. 554 del 21 / 12 99, da cui potrebbe derivare la violazione del Regio Decreto 827 del 1924 il quale prevede l’uso della trattativa privata esclusivamente per casi particolari.

Le cifre indicanti i limiti per i lavori in economia inserite nel Regolamento paiono, a detta dello scrivente, essere troppo elevate e in una realtà come Marnate potrebbero comportare l’affidamento mediante trattativa privata della quasi totalità delle opere pubbliche.

Per quanto riguarda il ricorso a trattativa privata ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 12 / 09 / 83 n.70, da una lettura attenta della Legge richiamata non emerge la liceità a svolgere indiscriminatamente gare a trattativa privata, vi si può invece trovare un rimando al già citato Regio Decreto 827 del 1924.

Se può essere trascurabile l’affidamento tramite cottimo fiduciario di una spesa limitata dell’ordine, si ponga, di qualche decina di milioni, sia posto su un altro piano quanto stabilisce il Regolamento approvato dal Consiglio marnatese, il quale prevede la gestione di lavori tramite cottimo fiduciario della portata di 400milioni.

In conclusione si evidenzia che la giurisprudenza tende a configurare l’applicazione della trattativa privata in modo restrittivo nel senso che deve trattarsi di ragioni tecniche in base alle quali la scelta di un determinato esecutore sia l’unica possibilità per la Pubblica Amministrazione per raggiungere un determinato risultato e obiettivo (di cui va data ovviamente adeguata motivazione) non essendo sufficiente riferirsi a mere ragioni di opportunità (anche tecnica) o di convenienza economica.

Un uso indiscriminato della trattativa privata quale quello che potrebbe scaturire da un’applicazione precisa del Regolamento per l’effettuazione dei lavori in economia del Comune di Marnate modificato come lo è oggi pregiudica oltretutto l’art. 97 della Costituzione Italiana il quale stabilisce l’imparzialità dell’attività amministrativa. Si intravede la violazione dell’art. 97 in quanto sarebbe l’Amministrazione stessa a scegliere DISCREZIONALMENTE quali imprese (fra il limitato numero di 5) possono partecipare a trattativa privata. Un ulteriore aggravante nel contesto fin qui narrato è rappresentato infine delle parole "Con il sistema del cottimo fiduciario il responsabile del servizio stabilisce un rapporto con persone o imprese di fiducia" (art.5 comma 2 del Regolamento in oggetto); a fronte di una mancanza di definizione di cosa si intende per "imprese di fiducia" tutto si potrebbe pensare: quale negazione del principio di imparzialità contenuto nell’articolo 97 della Costituzione Italiana potrebbe essere più palese?

 

Nell’attesa di Vostre notizie in merito a quanto sopra esposto, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

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