Il nuovo
Regolamento per i lavori in economia del Comune di Marnate
include norme che appaiono in contrasto con la normativa vigente
e avranno probabilmente leffetto di favorire le imporese
amiche dellAmministrazione Comunale a scapito delle altre (che
siano state fatte apposta?). Per questo è stato mosso un esposto
allOrgano Regionale che controlla lattività degli
Enti Locali:
MILANO, DATA DEL PROTOCOLLO.
AL PRESIDENTE DELLORGANO REGIONALE DI CONTROLLO
Codice Ente: -----
Ogg.: ESPOSTO AVVERSO IL REGOLAMENTO PER LEFFETTUAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
DEL COMUNE DI MARNATE (VA) .
In data 22 settembre 2000 il Consiglio Comunale di Marnate ha approvato (verbale di deliberazione n. 53 pubblicato allAlbo Pretorio dal 25 09 / 2000 al 10 / 10 / 2000), con 12 voti favorevoli, 4 astenuti e 1 contrario, alcune modifiche al Regolamento per leffettuazione dei lavori in economia. A detta dellesponente appaiono ora ravvisabili in detto Regolamento alcune violazioni di Leggi vigenti, che saranno richiamate ed esposte in narrativa.
Si vogliono anzitutto richiamare alcuni passaggi del Regolamento per i lavori in economia ritenuti significati per fornire un quadro generale dellottica con la quale è stato redatto il documento; in grassetto saranno evidenziate le modifiche apportate dal Consiglio Comunale:
ARTICOLO 1
1- Il presente regolamento disciplina leffettuazione da parte del Comune dei lavori in economia in
applicazione delle norme contenute nella Legge n. 109/94 nonchè nel suo Regolamento di attuazione di cui
al D.P.R. n. 554 del 21 / 12 / 99.
2- Le norme contenute nel presente regolamento si applicano ai lavori in economia effettuati dal Comune di importo non superiore a 20.000 EURO per i lavori in amministrazione diretta e non superiori a 200.000 EURO per lavori a cottimo fiduciario.
3- Gli importi riportati nel presente regolamento devono intendersi I.V.A. esclusa.
ARTICOLO 5 - ESECUZIONE PER COTTIMI FIDUCIARI
1- Sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario le spese per i lavori per lesecuzione dei quali si rende necessario lopportuno affidamento a persone o ad imprese di fiducia che assumono il lavoro con lobbligo di provvedere con i propri mezzi allesecuzione totale o parziale nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2- Con il sistema del cottimo fiduciario il responsabile del servizio stabilisce un rapporto con persone o imprese di fiducia che siano in grado di portare a termine un lavoro nelle forme, nei modi e nei tempi ritenuti più convenienti per lAmministrazione Comunale.
3- I lavori per cottimo fiduciario non possono comportare una spesa superiore a 200.000 EURO.
ARTICOLO 8 - MODALITA PER LESECUZIONE DI SPESE PER COTTIMI FIDUCIARI
1- Per effettuare delle spese in economia con il sistema del cottimo fiduciario, il responsabile del servizio provvede a stabilire sotto la sua responsabilità di richiedere preventivi di spesa a ditte fiduciarie specializzate nel settore.
2- Nel caso in cui la spesa non superi limporto di 20.000 EURO il responsabile del servizio può procedere a un affidamento diretto con una sola impresa valutando la congruità dei prezzi offerti richiedendo, se del caso, preventivi di spesa anche ad altre imprese.
6- Laffidamento deve essere effettuato mediante esperimento di gara dappalto con il sistema della trattativa privata ai sensi dellart. 29 della L.R. 12 / 09 / 83 n. 70 invitando non meno di 5 imprese per importo superiore a 20.000 EURO e fino a 200.000 EURO.
Si vogliono ora rilasciare alcune considerazioni al fine di sottoporle allattenzione di questo Organo Regionale di Controllo:
In primo luogo, è bene evidenziare che lesecuzione di lavori in "economia" (sia nella forma del "cottimo fiduciario" che dell "amministrazione diretta") viene generalmente ritenuto un sistema diverso e alternativo rispetto al vero e proprio appalto e che si giustifica in relazione a interventi di scarsa rilevanza tecnica ed economica e che come tali ben possono essere eseguiti senza dover ricorrere allorganizzazione di impresa che è posseduta e comunque necessaria per chi intende assumere appalti e, in modo particolare, appalti di opere pubbliche ( si veda art. 142 ss D.P.R. n. 554 / 99). Poichè in un Comune come quello di Marnate la somma di 200.000 EURO , cioè 400milioni, non deve ritenersi "di scarsa rilevanza tecnica" nè tantomeno "economica", parebbe che questo Regolamento introduca luso indiscriminato della trattativa privata per una serie di lavori per i quali essa potrebbe essere non indispensabile. Ciò potrebbe essere stato causato da uninterpretazione eccessivamente elastica della Legge 109 del 1994 e il D.P.R. 554 del 21 / 12 99, da cui potrebbe derivare la violazione del Regio Decreto 827 del 1924 il quale prevede luso della trattativa privata esclusivamente per casi particolari.
Le cifre indicanti i limiti per i lavori in economia inserite nel Regolamento paiono, a detta dello scrivente, essere troppo elevate e in una realtà come Marnate potrebbero comportare laffidamento mediante trattativa privata della quasi totalità delle opere pubbliche.
Per quanto riguarda il ricorso a trattativa privata ai sensi dellarticolo 29 della Legge Regionale 12 / 09 / 83 n.70, da una lettura attenta della Legge richiamata non emerge la liceità a svolgere indiscriminatamente gare a trattativa privata, vi si può invece trovare un rimando al già citato Regio Decreto 827 del 1924.
Se può essere trascurabile laffidamento tramite cottimo fiduciario di una spesa limitata dellordine, si ponga, di qualche decina di milioni, sia posto su un altro piano quanto stabilisce il Regolamento approvato dal Consiglio marnatese, il quale prevede la gestione di lavori tramite cottimo fiduciario della portata di 400milioni.
In conclusione si evidenzia che la giurisprudenza tende a configurare lapplicazione della trattativa privata in modo restrittivo nel senso che deve trattarsi di ragioni tecniche in base alle quali la scelta di un determinato esecutore sia lunica possibilità per la Pubblica Amministrazione per raggiungere un determinato risultato e obiettivo (di cui va data ovviamente adeguata motivazione) non essendo sufficiente riferirsi a mere ragioni di opportunità (anche tecnica) o di convenienza economica.
Un uso indiscriminato della trattativa privata quale quello che potrebbe scaturire da unapplicazione precisa del Regolamento per leffettuazione dei lavori in economia del Comune di Marnate modificato come lo è oggi pregiudica oltretutto lart. 97 della Costituzione Italiana il quale stabilisce limparzialità dellattività amministrativa. Si intravede la violazione dellart. 97 in quanto sarebbe lAmministrazione stessa a scegliere DISCREZIONALMENTE quali imprese (fra il limitato numero di 5) possono partecipare a trattativa privata. Un ulteriore aggravante nel contesto fin qui narrato è rappresentato infine delle parole "Con il sistema del cottimo fiduciario il responsabile del servizio stabilisce un rapporto con persone o imprese di fiducia" (art.5 comma 2 del Regolamento in oggetto); a fronte di una mancanza di definizione di cosa si intende per "imprese di fiducia" tutto si potrebbe pensare: quale negazione del principio di imparzialità contenuto nellarticolo 97 della Costituzione Italiana potrebbe essere più palese?
Nellattesa di Vostre notizie in merito a quanto sopra esposto, è gradita loccasione per porgere distinti saluti.